- Contratti tra professionista e la P. A.
Contratto tra professionista e P.A. – Necessaria la forma scritta ad substantiam...
Contratto tra professionista e P.A. – Necessaria la forma scritta ad substantiam -
Nullità insanabile – Irrilevanza della delibera dell’organo collegiale che ha
autorizzato il conferimento dell’incarico.
Cassazione civile, Sez. II, Ord. 15 Giugno 2020, n. 11465.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza suindicata, ha accolto il ricorso di
un ente comunale che, oppostosi al decreto ingiuntivo notificatogli da parte di un
architetto, ai fini del pagamento di somme a titolo di compenso professionale, aveva
chiesto la declaratoria di nullità del contratto intercorso con il professionista, per
assenza della forma scritta ad substantiam. Pronunciandosi in tal senso, la Corte ha
infatti affermato che il contratto d’opera professionale con la Pubblica
amministrazione, anche nei casi in cui questa agisca iure privatorum, deve essere
redatto in forma scritta, pena la sua nullità insanabile. Da ciò ne deriva l’esclusione
che la sussistenza di tale contratto possa ricavarsi da altri atti, come ad esempio la
delibera dell’organo collegiale che ha autorizzato il conferimento dell’incarico, a cui
sia seguita, altresì, l’accettazione per iscritto del professionista.


