- Danno differenziale – Differenza tra ristoro civilistico e liquidazione Inail
Danno differenziale – Differenza tra ristoro civilistico e liquidazione Inail...
Danno differenziale – Differenza tra ristoro civilistico e liquidazione
Inail – Ristoro Inail satisfattivo del solo danno biologico permanente –
Danno da inabilità temporanea da porre a carico del datore di lavoro.
Cassazione civile, Sezione lavoro, Ord. 18.5.2020 n. 9083
Con l’ordinanza n. 9083 del 18 Maggio 2020, la Sezione lavoro della Cassazione ha avuto
occasione di rimarcare che la diversità strutturale e funzionale tra l’indennizzo Inail ed il
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme
versate dall’Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del
pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato. Il giudice del merito, che liquida il
danno civile, è tenuto a procedere secondo il principio delle “poste omogenee”, comparando
il danno liquidato con il ristoro Inail, che copre il solo danno biologico permanente.
Occorre, in primo luogo, distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale,
comparando quest’ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione ed alla capacità
lavorativa specifica dell’assicurato.
Con riferimento, poi, al danno non patrimoniale, vanno espunte dall’importo liquidato a
titolo di danno civilistico le voci escluse dalla copertura assicurativa (ossia danno morale e
danno biologico temporaneo), per poi decurtare dall’importo così ricavato il valore capitale
della sola quota della rendita Inail, destinata a ristorare il danno biologico permanente.


