Risarcimento del danno da diffamazione tramite Twitter

Risarcimento del danno da diffamazione tramite Twitter – rilevanza delle regole di continenza, correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse
Cassazione civile, I° Sezione, Ord. 16.5.2023 n. 13411
Attenzione alla diffusione di giudizi ed opinioni tramite social network. Non si tratta di strumenti che sfuggono alle regole della continenza e correttezza formale, pur nel legittimo esercizio del diritto di critica. Occorre evitare l’errore di ritenersi coperti da un circuito comunicativo - quello dei social - per sua natura sintetico, assertivo e scarsamente argomentato. Il rischio è la condanna al risarcimento del danno da diffamazione, come occorso, in sede di merito, nel caso di specie.
Nella formulazione di qualunque giudizio critico si possono utilizzare espressioni anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato rispetto all’opinione o al comportamento preso di mira, e non si risolvano, invece, in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.
Lo ha precisato la Sezione I° della Cassazione civile con l’ordinanza 13411/2023, negando l’assunto del ricorrente, secondo il quale, nell’attuale contesto sociale, l’espressione del diritto di critica mediante social network imporrebbe una valutazione dei messaggi meno rigorosa rispetto ai noti limiti.
Anzi, secondo la S.C. il post di twitter (così come ogni post su piattaforme social) non si sottrae al necessario rispetto della continenza espressiva, e non può tradursi in una manifestazione di pensiero irresponsabile, soltanto perché veicolata tramite il mezzo prescelto.


