- Onere attivazione procedimento di mediazione - grava sul creditore opposto
Importantissimo approdo delle Sezioni unite civili della Suprema Corte ...
Onere attivazione procedimento di mediazione - opposizione a decreto ingiuntivo – grava sul creditore opposto – pena revoca del decreto ing. Cassazione civile, Sezioni Unite, Sent. 18.9.2020 n. 19596 Importantissimo approdo delle Sezioni unite civili della Suprema Corte in ordine ad una delle querelle processuali più fitte dal 2015 ad oggi. Con la sentenza n. 19596, depositata il 18 Settembre 2020, il supremo consesso civile, dirimendo un contrasto articolato, che vedeva fronteggiarsi ragioni parimenti sostenibili a far tempo dalla sentenza di Cass. n. 24629/2015, ha stabilito che, in caso di opposizione a decretto ingiuntivo, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Ne deriva che laddove la stessa non si attivi, alla pronuncia d’improcedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/2010, conseguirà la revocadel decreto ingiuntivo.


