- Inammissibilità prova testi su contratto ad probationem - eccezione di parte
La questione posta alle S.U. è se l’eccezione d’inammissibilità...
Inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve
essere provato per iscritto.
La questione posta alle S.U. è se l’eccezione d’inammissibilità della prova per
testi di un contratto con forma scritta ad probationem sia rilevabile d’ufficio o
solo su istanza di parte.
Con la sentenza n. 16723 del 5 agosto 2020, le SS.UU civili della Cassazione hanno risolto
un contrasto giurisprudenziale, precisando che:
- l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto con forma scritta ad probationem
non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima
dell'ammissione del mezzo istruttorio, sulla scorta del fatto che tale divieto, ai sensi dell'art.
2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale d’interessi privati, ragion per cui
potrebbe anche formare oggetto di rinuncia – persino tacita – ad opera delle parti
interessate;
- nell’ipotesi in cui, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata ugualmente
assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità previste
dall'art. 157, comma 2, c.p.c., “rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza
che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.


